TuttoOttobre - page 78

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633/41: “Il ritratto di una persona non
può essere esposto, riprodotto e mes-
so in commercio senza il consenso di
questa (...)”.
Le eccezioni (personaggi già noti pub-
blicati con finalità di informazione; scat-
ti che riproducono fatti o avvenimenti
pubblici, e non ritratti fatti in pubblico,
in cui le persone siano riconoscibili), e
alcuni altri casi vanno valutati con at-
tenzione. Si trovano delle indicazioni
dettagliate alla pagina
.
org/ritratti e ai tutorial che si trovano da
Si tenga presente che la legge richiede
semplicemente che esista il consenso
della persona ritratta, e non - in spe-
cifico - che tale consenso sia espresso
con la firma di una liberatoria. Quindi,
ha efficacia anche il raccogliere prova
dell’assenso per altre vie (ad esempio,
un video realizzato riprendendo aper-
tamente - non di nascosto - il soggetto
che viene informato della pubblicazio-
ne, e di lui che esprime il suo consenso).
D.: COME FACCIO A OTTENERE IL
COPYRIGHT SULLE IMMAGINI CHE
PRODUCO E DIFFONDO?
R.: Per la nostra legislazione, non oc-
corre effettuare alcun deposito di im-
magini, né essere iscritti in elenchi,
albi o associazioni, affinché si possa
godere del “copyright” o “diritto d’au-
tore”, che è previsto per legge sem-
plicemente per il fatto di essere autori
dell’immagine.
È sempre indispensabile specificare per
iscritto quale sia la destinazione d’uso
(l’utilizzo) concesso al cliente per le im-
magini realizzate su commissione. La
protezione del copyright dura 70 anni
Le “domande frequenti” sull’uso professionale delle immagini
E
cco la risposta ad alcune delle più
frequenti domande legate ai diritti
del fotografo
D.: È OBBLIGATORIA LAMENZIONE DEL
NOME DELL’AUTORE FOTOGRAFO?
R.: La legge (vedi sopra) prevede - o,
potremmo dire: prevederebbe - che il
nome del fotografo che ha realizza-
to un’immagine con connotati creativi
debba sempre essere citato.
Nel caso in cui, invece, l’immagine sia
una “semplice fotografia” – cioè senza
carattere creativo ed interpretativo –
l’obbligo alla citazione del nome può de-
rivare da un accordo fra le parti, ma non
è previsto automaticamente per legge.
Poiché le consuetudini commerciali ed
editoriali spesso non sono completa-
mente parallele a quanto previsto dalla
legge, la soluzione migliore è il preve-
dere espressamente i termini dell’ac-
cordo, anche su questo aspetto, fra fo-
tografo e utilizzatore. Nel caso di foto
creative, tali accordi possono essere
modificati dall’autore anche dopo aver-
li sottoscritti.
D.: OCCORRE UNA LIBERATORIA
SCRITTA PER PUBBLICARE UN’IMMA-
GINE DI RITRATTO?
R.: Innanzititto va chiarito che per
“pubblicazione” si intende l’esposizio-
ne dell’immagine di ritratto a un pub-
blico indefinito e incontrollabile. Per
cui, è una “pubblicazione” il riportare
una foto di ritratto sul web (se l’acces-
so non è controllato), in un libro, una
rivista, un manifesto o un depliant: tutti
casi in cui non esiste controllo del pub-
blico.
In linea di massima, il concetto portan-
te è espresso all’articolo 96 della legge
dopo la morte dell’autore per le imma-
gini fotografiche che abbiano connotati
creativi/interpretativi, mentre è limitata
a 20 anni dalla produzione (o dalla pri-
ma pubblicazione) per immagini sem-
plici, senza elementi creativi. La legge
a cui ci si riferisce è la 633/1941 e suc-
cessive modifiche.
D.: IL DIRITTO D’AUTORE DELLE IM-
MAGINI È SEMPRE DEL FOTOGRAFO
CHE LE HA ESEGUITE?
R.: Attenzione: quando le immagini
sono realizzate su commissione, il dirit-
to di sfruttamento economico (e quindi
di riproduzione) passa al committente
“entro limiti dell’oggetto e delle finalità
del contratto”.
Questo significa che, per evitare che i
diritti passino al committente in toto,
occorre specificare negli accordi (pre-
ventivo, quando c’è, corrispondenze ed
email intercorrenti o, almeno, in fattu-
ra) quale sia la destinazione d’uso, cioè
l’impiego, pattuito nella cessione.
In questo modo, i diritti che vengono
ceduti al cliente sono quelli espressa-
mente indicati negli accordi; gli altri
diritti e conseguentemente gli altri uti-
lizzi, restano invece al fotografo.
Se si desidera ricevere gratuitamen-
te per email un breve trattato di 120
pagine, in formato pdf, che approfon-
disce questi e molti altri temi lega-
ti ai diritti del fotografo, basta farne
richiesta inviando un’email alla ca-
sella
in-
dicando nell’oggetto del messaggio:
“Inviatemi il volume in pdf Documen-
tazione TAU Visual per il Fotografo
Professionista”.
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